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Nota MIUR 06.10.2009, prot. n. 14991

Supplenze temporanee personale docente.

Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.

A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l'attribuzione ai docenti in servizio di un orario massimo di 24 ore settimanali.

Tali disposizioni sono contenute nell'art. 22, comma 6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449, in combinazione col comma 4 del medesimo articolo, e secondo l'art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.

Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre per l'eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l'assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore settimanali, risulta opzionale.

Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di rappresentare agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.

 

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