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Nota M.I. 19.09.2022, prot. n. 23988

Nota sul decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di adozione dei "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e delle "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti professionali di nuovo ordinamento.

Il decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022, già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione https://www.miur.gov.it/web/guest/istituti-professionali adotta i "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e le "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti professionali di nuovo ordinamento. Costituisce una tappa fondamentale nel percorso verso il nuovo esame di Stato che si svolgerà nel 2023 nei corsi diurni di istruzione professionale.

Come è noto, l'impianto degli istituti Professionali di nuovo ordinamento è delineato, nel decreto istitutivo, in modo da valorizzare fortemente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la flessibilità del curricolo e il legame con il contesto d'appartenenza. I nuovi Professionali si articolano in 11 indirizzi, i cui quadri orari (Allegato 3 al DM 92/2018) prevedono un ventaglio più o meno ampio di insegnamenti, tra i quali gli istituti possono scegliere per costruire specifici percorsi, in base alle caratteristiche, alle risorse, alle esigenze del territorio e all'evoluzione delle professioni rispetto alle filiere di riferimento di ogni indirizzo. Ciascun indirizzo è connotato da un profilo di uscita unitario associato a risultati di apprendimento declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, che integrano il PECUP e connotano il raccordo dei percorsi di istruzione professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Ciascun indirizzo, inoltre, può essere declinato in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle regioni. Il nuovo assetto didattico degli istituti professionali, inoltre, è caratterizzato dall'aggregazione delle discipline all'interno degli assi culturali che rappresentano il punto di riferimento sia per la progettazione dei percorsi didattici, in una logica di organizzazione interdisciplinare degli apprendimenti, sia per l'organizzazione della didattica per Unità di apprendimento (UdA).

In tale quadro ordinamentale, a differenza di quanto avviene nei licei e negli istituti tecnici, non esistono più "discipline caratterizzanti l'indirizzo". Infatti, in molti indirizzi sono previste discipline con monte ore minimo a 0, il che significa che esse possono essere caratterizzanti per la declinazione di un percorso, ma assenti in un altro. In altri casi, una disciplina è prevista per tutti i percorsi ed ha una denominazione unica, ma può essere affidata a classi di concorso diverse. L'elemento unificante è, quindi, costituito dalle 12 competenze comuni a tutti gli indirizzi (Allegato 1 al DM 92/2018) e, per ciascun indirizzo, dai risultati di apprendimento articolati in termini di competenze comuni a tutte le potenziali declinazioni dello stesso. A loro volta le competenze sono comuni a più insegnamenti, caratteristica tipica di tutti i percorsi (Allegato 2 al DM 92/2018). Tutta l'attività di insegnamento è, quindi, imperniata sulle UdA, strutturate su una o più competenze da conseguire in esito al percorso formativo, e sugli insegnamenti funzionali ai risultati di apprendimento.

La riforma, che andrà a regime nel 2023 con il primo esame delle classi quinte di nuovo ordinamento dei corsi diurni, impone un profondo ripensamento delle modalità di formulazione della seconda prova dell'esame di Stato dei nuovi Professionali e dei correlati Quadri di riferimento.

Attualmente, la seconda prova d'esame è costituita da due parti (ferma restando l'unicità della prova): la prima è predisposta dal Ministero mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d'esame. La prima parte nazionale è nei fatti una prova a sé stante; gli studenti cominciano a svolgerla appena viene trasmessa, nel frattempo la commissione predispone la seconda parte, che viene svolta di seguito alla prima, ed eventualmente può essere svolta anche il giorno successivo. Tutte le prime parti sono tarate non solo su indirizzi, articolazioni, opzioni, ma anche su singole "curvature", benché queste non rientrino negli ordinamenti (occorre ricordare che, a causa delle deroghe legate all'emergenza pandemica, tale struttura ha trovato applicazione solo nell'esame conclusivo dell'anno scolastico 2018/2019).

La ratio della riforma e il nuovo impianto sopra esaminato impongono profonde modifiche a questa modalità operativa: occorre passare dalla giustapposizione delle due "parti" della prova alla loro integrazione, in quanto la parte nazionale della prova non sarà più concepita in relazione ad articolazioni, opzioni, "curvature" (che nel nuovo ordinamento non esistono più), ma dovrà riferirsi all'indirizzo e nel contempo prestarsi a essere declinata in relazione a percorsi diversi. Le seconde prove devono vertere non su discipline ma sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati.

Questo scenario innovativo ha reso necessaria la predisposizione di undici nuovi Quadri di riferimento, uno per ciascun indirizzo, non più articolati intorno alle discipline caratterizzanti, ma riferiti alle competenze di uscita di indirizzo, con particolare riferimento a quelle conseguite al livello 4 del Quadro nazionale delle Qualificazioni (QNQ), comuni a tutti i percorsi contestualizzati dalle scuole in relazione alle filiere produttive cui fa riferimento l'indirizzo di studi.

La seconda prova d'esame dei professionali di nuovo ordinamento non si comporrà più di due "sottoprove", correlate ma in parte indipendenti, ma sarà un'unica prova integrata, di cui il Ministero decide una parte (la "cornice generale di riferimento"), e la commissione, entro questa cornice, definisce l'altra parte, ossia le specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola. Tale formula consentirà di garantire una struttura unitaria della prova a livello nazionale, e allo stesso tempo di dare pieno valore alle autonome scelte operate dalle singole istituzioni scolastiche nella costruzione dei percorsi.

 

I nuovi Quadri di riferimento, in continuità con quelli già elaborati nel 2018, forniscono indicazioni relative alla struttura della prova d'esame, ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, alla valutazione della prova. Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono la parte nazionale della prova, alle commissioni dell'esame di Stato che la declinano in relazione ai singoli percorsi, ai docenti e agli studenti degli istituti professionali.

I Quadri di riferimento sono composti dalle seguenti sezioni:

a) Denominazione del percorso di studio, recante l'indicazione dell'indirizzo di riferimento.

b) Caratteristiche della prova d'esame: questa sezione contiene la descrizione delle caratteristiche strutturali della prova d'esame.

Ciascun Quadro individua innanzitutto le diverse possibili tipologie di prove per lo specifico indirizzo. Seguono poi le indicazioni che individuano le modalità di predisposizione della prova e il rapporto tra parte nazionale e parte elaborata dalla commissione, e la definizione della durata della prova, eventualmente entro un range orario. Si sottolinea che la l'indicazione di tale durata per la specifica prova, all'interno del range indicato nel Quadro di riferimento, sarà demandata alle singole commissioni, in relazione alla declinazione della prova stessa relativa ai diversi percorsi realizzati dalle istituzioni scolastiche. Esclusivamente nel caso in cui la prova preveda l'esecuzione in ambito laboratoriale di quanto progettato, si potrà prevedere lo svolgimento della prova in due giorni.

c) Nuclei tematici fondamentali d'indirizzo correlati alle competenze e Obiettivi della prova, contenuti in una tabella.

In relazione a questa sezione, si richiama quanto sopra osservato in merito ai nuclei tematici fondamentali, collegati dal D. Lgs. 62/2017 alle "singole discipline" (e tale è la struttura dei QdR del previgente ordinamento) e che il nuovo impianto degli istituti professionali impone invece di correlare alle competenze caratterizzanti l'indirizzo.

Per "nuclei tematici fondamentali d'indirizzo correlati alle competenze" si intendono nuclei essenziali e fondanti che:

- assumono un esplicito valore formativo rispetto alle competenze di cui sono i supporti;

- sono costituiti da tematiche che ricorrono nello sviluppo di uno o più insegnamenti;

- sono elementi essenziali che hanno valore strutturante e generativo sia di conoscenze che del saper agire;

- sono elementi la cui comprensione permette di prevedere e di affrontare i compiti cognitivi o operativi che si possono incontrare nel percorso di apprendimento o nell'attività lavorativa.

Attorno a tali nuclei tematici fondamentali devono essere dunque costruite le programmazioni non solo delle classi finali, ma dell'intero triennio.

Per "obiettivo della prova" si intende l'indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali.

d) Griglia di valutazione per l'attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che le Commissioni d'esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, definendone i descrittori in relazione alla specifica prova.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi di dettaglio relativi alla trasmissione della parte ministeriale e alla predisposizione delle prove da parte delle commissioni, si specifica che questi saranno oggetto di successiva comunicazione e che sarà garantito alle commissioni un tempo congruo per l'elaborazione delle prove stesse.