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Circolare MIUR 26.03.2019, prot. n. 5222

Formazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2018/2019.

1. Configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, pongono in essere i procedimenti finalizzati alla configurazione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri di seguito indicati.

1.a Disposizioni generali

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono attribuite a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle discipline.

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 62 del 2017 e all'art. 1 del d.m. n. 183 del 2019.

Ai sensi dell'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 2017, e dell'art. 2, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019, i candid

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