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Nota MIUR 14.06.2019, prot. n. 13053

Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Decreto n. 370 del 19 aprile 2019.

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019 , riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00.

In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione - euro 6,04;

- tassa di frequenza - euro 15,13;

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - euro 12,092;

- tassa di rilascio dei relativi diplomi - euro 15,13.

È condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d.lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d.lgs. n. 297 del 1994).

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell'anno scolast

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