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Nota MIUR 08.08.2018, prot. n. 14176

Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

Come è noto, l'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 65/2017 prevede che ai fini dell'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime - titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale - e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 - qualificazione universitaria specifica - il medesimo decreto legislativo stabilisce, all'articolo 14 comma 3:

- che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;

- che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le modalità di svolgimento del corso di specializzazione sono state definite con il decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378 , registrato dagli Organi di controllo, allegato alla presente nota.

Il citato decreto ministeriale definisce, altresì, i requisiti minimi, in termini di 55 CFU, che qualificano la laurea nella classe L-19 come indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia (cfr. Tabella B).

Al riguardo, sono pervenuti numerosi quesiti alle scriventi Direzioni generali in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea della classe L-19 nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020, che non possiedono, o potrebbero possedere s

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