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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 06.10.2017, n. 27

Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.

Sono pervenuti quesiti da diverse Ragionerie Territoriali dello Stato, volti ad ottenere conferme in ordine alla prescrizione del diritto alla liquidazione degli arretrati stipendiali derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera nei confronti del personale docente, nel caso in cui quest'ultimo venga emesso dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione della domanda.

In particolare, le predette Ragionerie Territoriali hanno segnalato che, in esito al controllo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera emanati oltre i cinque anni dalla domanda degli interessati, alle proprie osservazioni circa l'ammissibilità al pagamento delle somme arretrate soltanto entro i limiti dei cinque anni antecedenti l'emanazione dei decreti stessi, in recenti casi, gli uffici emittenti hanno controdedotto sostenendo che, in presenza di una domanda tempestivamente presentata, il decreto di ricostruzione di carriera, sebbene tardivo, consenta la corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.

Esaminati i termini della questione, si osserva, preliminarmente, che presupposto per la corresponsione di detti emolumenti arretrati fin dal momento del passaggio in ruolo è l'avvenuta presentazione della domanda di ricostruzione di carriera nei termini di legge (segnatamente entro i cinque anni successivi al superamento del periodo di prova e conferma in ruolo per i docenti e all'immissione in servizio per il personale ATA), atteso che il procedimento della ricostruzione di carriera si attiva a domanda dell'interessato e non d'ufficio (come avviene, invece, nei casi di inquadramenti contrattuali).

Infatti, non appare superfluo rammentare che se, ai fini giuridici, al diritto alla ricostruzione di carriera si applicano le disposizioni riguardanti la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'articolo 2946 del

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