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Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.01.2015

Split payment - IVA.

Art. 1 - Principi generali 1

1. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società ivi contemplate, di seguito «pubbliche amministrazioni e società», e per le quali tali soggetti non sono debitori d'imposta ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, si applicano le disposizioni del presente decreto.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 l'imposta sul valore aggiunto è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle società cessionarie di beni o committenti di servizi con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile.

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Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), Decreto MEF 27.06.2017.

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