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Nota MIUR 03.12.2013, prot. n. 13000

Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti - attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n. 104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n. 128/2013.

Come è noto, le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni.

La suddetta norma dispone che nei confronti del personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, trova applicazione, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.

In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Tuttavia, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

La norma dispone, altresì, che entro il 20 di

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