Anticipo pensionistico (APE): le istruzioni Inps

Con apposita circolare l’Inps illustra requisiti e procedura per richiedere l’APE, l’anticipo pensionistico che consente di lasciare il lavoro pur non avendo ancora maturato i requisiti previsti, mediante un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali.

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata, in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell'INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Con circolare 13 febbraio 2018, n. 28 l’Inps comunica che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché alla gestione separata possono ottenere l'APE, se in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • età minima di sessantatré anni, alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi dalla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • età che consenta la maturazione del suddetto requisito anagrafico non prima di sei mesi precedenti alla prima data utile di presentazione della domanda di APE;
  • anzianità contributiva non inferiore a venti anni, utile per conseguire la pensione di vecchiaia a carico di una delle forme assicurative sopra indicate, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;
  • per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE;
  • importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria, alla data della domanda di certificazione del diritto all'APE.

L'importo minimo è pari a 150 euro. L'importo massimo è determinato in base all'ammontare mensile di pensione maturato alla data di presentazione della domanda di certificazione del diritto all'APE, nonché alla durata del periodo di erogazione dell'APE - corrispondente al periodo intercorrente tra la prima data utile di presentazione della domanda di APE e la data di perfezionamento del requisito anagrafico - nonché alle ulteriori condizioni che concorrono alla determinazione del finanziamento.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di certificazione del diritto all'APE, tramite il portale dell'Istituto, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato e appositamente delegato.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, al soggetto interessato è comunicato l'esito per via telematica. Nella certificazione del diritto viene indicata la prima data utile di presentazione della domanda di APE e comunicato l'importo minimo e massimo della quota mensile di APE ottenibile, nonché la durata massima del finanziamento.

I soggetti in possesso della certificazione del diritto all'APE possono presentare la domanda di APE all'istituto finanziatore, per il tramite dell'INPS, mediante l'uso dell'identità digitale SPID almeno di secondo livello. La domanda è sottoscritta con firma elettronica avanzata ed inviata per via telematica tramite il portale dell'INPS direttamente o attraverso un intermediario autorizzato.

La domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Per i soggetti che hanno maturato i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio ed il 18 ottobre 2017, la presentazione della domanda a decorrere dall'ultimo mese di durata del finanziamento indicato nella certificazione comporta la perdita del diritto all'APE. Tali soggetti, al fine di ottenere la corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati dalla data della decorrenza dell'APE, devono presentare la relativa domanda entro il 18 aprile 2018.

L'istituto finanziatore comunica l'accettazione ovvero il rigetto della domanda al richiedente ed all'INPS, che pubblica tale informazione nella sezione del sito internet dedicata al richiedente.