Proroga contratti di supplenza personale ATA

Diramati da parte del Miur alcuni chiarimenti in merito alla proroga dei contratti di supplenza del personale ATA. Le relative richieste devono essere effettuate dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità, e pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.

Con nota 19 aprile 2018, prot. n. 20117 il Miur chiarisce che le proroghe dei contratti di supplenza del personale ATA per il corrente anno scolastico devono essere richieste dai dirigenti scolastici nei casi di effettiva necessità qualora non sia possibile assicurare lo svolgimento dei servizi di istituto mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le richieste motivate devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione.

Le comprovate motivazioni potranno fare riferimento ad attività relative allo svolgimento degli esami di Stato, al recupero debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto con riflessi sull’ordinato avvio dell’anno scolastico.