Documentazione vaccinale: disposizioni a.s. 2017/18

Miur e Ministero della Salute forniscono indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni vaccinali nel corrente anno scolastico. Con apposito provvedimento il Garante per la privacy ha autorizzato le scuole a trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl per la verifica della regolarità vaccinale.

Con circolare 1 settembre 2017 prot. n. 1679, diramata congiuntamente da Miur e Ministero della Salute, si forniscono indicazioni operative per l’attuazione delle nuove disposizioni vaccinali nel corrente anno scolastico.

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, una delle seguenti tipologie di documenti:

  1. idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie;
  2. idonea documentazione comprovante l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale;
  3. idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento;
  4. copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.

Dal momento che il decreto-legge sui vaccini è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per le iscrizioni, per l’anno scolastico 2017/2018 la tempistica per la presentazione dei documenti è la seguente:

  • ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro l’11 settembre 2017;
  • alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, entro il 31 ottobre 2017.

In luogo della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, è possibile presentare, entro i medesimi termini, una dichiarazione sostitutiva di certificazione; in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta entro il 10 marzo 2018.

Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla privacy.

 

A tal proposito con provvedimento 1 settembre 2017 n. 365 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha autorizzato gli istituti scolastici e i servizi educativi per l'infanzia a trasmettere gli elenchi degli iscritti alle Asl competenti per territorio, per consentire la verifica della regolarità vaccinale, senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione.

Gli elenchi inviati dalle scuole potranno essere usati per l'attività di verifica delle singole posizioni e per l'avvio delle procedure previste (ad esempio la convocazione dei genitori), nonché per la pianificazione delle attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione prevista.

Le aziende sanitarie, di propria iniziativa,  al fine di semplificare le procedure, possono già inviare alle famiglie i certificati o altre attestazioni vaccinali per consegnarli alle scuole, senza dover aspettare che siano i genitori stessi a richiederli, nonché inviare altre comunicazioni relative agli obblighi vaccinali, anche a seguito di accordi con gli istituti scolastici.

Al momento manca un'adeguata base regolamentare che consenta il flusso inverso, ovvero la trasmissione di dati sensibili dalle Asl alle scuole. Il Garante si è detto disponibile a esaminare ogni soluzione normativa che possa eventualmente introdurre ulteriori semplificazioni.

 

La presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà comunque iscritto, e sarà nuovamente ammesso ai servizi in seguito della documentazione richiesta.

In relazione ai minori iscritti agli altri gradi di istruzione o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini non costituisce requisito di accesso, ma sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’Asl territorialmente competente che, ove non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.