Nuove norme sui vaccini: le istruzioni

A seguito della conversione in legge del decreto vaccini, il Miur ha diramato apposite istruzioni alle scuole che illustrano le novità introdotte dal provvedimento e gli adempimenti per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, è stato convertito con legge 31 luglio 2017, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017.

Con nota 16 agosto 2017, prot. n. 1622 il Miur diramato le indicazioni per le istituzioni scolastiche, a partire da quelle per la gestione della fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

La legge estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutti gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni, e dispone l'obbligo per le Regioni di assicurare l'offerta attiva e gratuita anche di altre 4 vaccinazioni non obbligatorie.

L'articolo 3-bis del decreto-legge, aggiunto in sede di conversione, stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dopo una prima fase transitoria, siano le Aziende Sanitarie Locali (ASL), una volta ricevuto dalle scuole l'elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, a restituirlo con l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali.

Per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell'iscrizione. Gli adempimenti previsti per le istituzioni scolastiche saranno semplificati: le scuole non dovranno più acquisire per tutte le iscritte e tutti gli iscritti dei vari gradi di istruzione le certificazioni delle vaccinazioni effettuate, ma semplicemente trasmettere l'elenco degli alunni alle ASL, tramite il sistema informativo del Ministero.

Per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 valgono invece le modalità transitorie, che potranno essere eventualmente semplificate in base ad accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, tramite le ASL, al fine di agevolare le famiglie e le scuole.

Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all'obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l'eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti.

Per l'anno scolastico 2017/2018 la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia e le sezioni primavera (comprese le scuole private non paritarie), ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione.

Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l'eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori.  La documentazione dovrà essere acquisita anche per gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l'istituzione scolastica.

Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva, entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.