Organici personale docente a.s. 2016/17

Emanata la nota che dispiega procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici del personale docente per l’a.s. 2016/17 nelle scuole di ogni ordine e grado. I Direttori degli UU.SS.RR., una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici ed effettuati i controlli previsti, daranno comunicazione dei dati definitivi alle istituzioni scolastiche interessate e al SIDI.

Con nota 29 aprile 2016, prot. n. 11729 il Miur trasmette disposizioni, per l’anno scolastico 2016/2017, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

La quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni di diritto dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2015/2016, dell'entità della popolazione scolastica riferita al periodo 2016/2019 rilevata dall'anagrafe degli alunni, dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia e con l'esclusione dell'organico del potenziamento, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, destinandola a progetti di rete a condizione, però, che venga rispettato il complessivo organico dell'autonomia triennale e che i docenti interessati restino titolari nelle rispettive autonomie scolastiche.

L'organico di potenziamento dell'offerta formativa è determinato in base alla tabella allegata alla legge 107/15 e alla previsione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche sulla scorta di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2015/16 da parte degli Uffici scolastici regionali.

L'organico di sostegno è stato definito nel limite del D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge 128/13 e dei posti assegnati ulteriormente dalla Tabella 1 allegata alla legge 107/15.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente e dalla garanzia nel triennio nella misura massima possibile degli effetti del bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio u.s. e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al SIDI.

Per quanto riguarda l’organico del potenziamento, i Direttori degli Uffici scolastici regionali avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome tenendo conto che l'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso a suo tempo effettuata delle immissioni in ruolo dell'ultima fase del piano straordinario di assunzioni, pur non costituendo un vincolo per la definizione del futuro fabbisogno del potenziamento delle istituzioni scolastiche, rappresenta comunque un dato di cui tener conto a livello regionale per evitare situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari. Per questa ragione è operabile una ridistribuzione dell'organico, che verrà gestito direttamente dagli uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome.

I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti della stessa autonomia scolastica.

La nota descrive le procedure e gli adempimenti relativi alla definizione degli organici nelle varie tipologie di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali), Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena, Posti di sostegno, Scuole con insegnamento in lingua slovena, Istituzioni educative, Scuole presso gli ospedali.

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Gli Uffici comunicheranno al termine delle operazioni relative a ciascun ordine di scuola gli spezzoni orario non riconducibili a posto intero e i posti relativi ai nuovi insegnamenti dei licei musicali e coreutici destinati alle classi di concorso di nuova istituzione che non è stato possibile istituire in organico di diritto.

Entro il termine delle attività didattiche andrà inoltre comunicato, con motivata relazione, l'eventuale contingente di posti ulteriori da attivare per l'adeguamento dell'organico alle situazioni fatto, al fine di rispettare i parametri relativi alla capienza delle aule.