Permessi sindacali personale scolastico

Nel comunicare agli Uffici Scolastici Regionali la ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016, il Miur fa il punto sui permessi per motivi sindacali previsti dalla normativa vigente per il personale del comparto scuola.

 

Con nota 15 dicembre 2015 prot. n. 36638 il Miur ha diramato ai vari Uffici Scolastici Regionali i prospetti con la ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016.

Con l’occasione vengono riepilogati i permessi per motivi sindacali previsti per il personale scolastico dalla normativa vigente, ovvero CCNQ 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8, 9, 10, e CCNQ 17 ottobre 2013. In particolare la nota fa il punto su: permessi sindacali retribuiti, cumuli di permessi sindacali retribuiti, permessi sindacali non retribuiti, permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Viene poi richiamata l'attenzione sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013; in particolare l'art.7, comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come "utenti semplici" e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti dall’Ufficio di Gabinetto del Miur.