Corsi di specializzazione per il sostegno

Indicazioni in merito all'organizzazione dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno: predisposizione dell’offerta formativa da parte degli atenei, comunicazione del numero di posti per regione, svolgimento dei test preliminari e delle prove scritte di accesso, graduatorie di merito, monitoraggio.

Il decreto 1 dicembre 2016 n. 948 disciplina l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno. L'ammissione è riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione.

I percorsi sono istituiti ed attivati per l'anno accademico 2016/2017 dagli Atenei, anche in convenzione tra loro. L'offerta formativa è inserita dagli Atenei nella relativa banca dati del Ministero. A seguito di parere positivo da parte dei Comitati regionali di coordinamento, il Ministero autorizza i percorsi, ripartisce il contingente dei posti tra gli Atenei, e comunica agli UU.SS.RR. i rispettivi contingenti per posti di sostegno, ripartiti per ordine e grado di scuola.

I test preliminari e le prove scritte di accesso sono predisposti ed espletati da ciascuna università, garantendo l'anonimato dei candidati. I test preliminari sono calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione, con decreto del Ministro.

II calendario delle prove scritte o pratiche è pubblicato dalle commissioni entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test preliminare. Le prove orali hanno inizio non prima di sette giorni successivi alla data in cui il relativo calendario ò reso pubblico.

I candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni sono ammessi in soprannumero, prioritariamente presso il medesimo Ateneo. I candidati che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo.

Ai candidati collocati in graduatoria di merito, oltre i limiti dei posti messi a bando, sono riconosciuti, nell'ambito dei 10 punti attribuibili, punti 3 nelle relative procedure.

L'ANVUR propone al Ministro specifici indicatori per la valutazione periodica dei percorsi formativi, da adottare con decreto, sentito il CUN. I rappresentanti designati dagli UU.SS.RR. cui è demandata la verifica delle attività di tirocinio, redigono apposita relazione, da inoltrare ai dirigenti preposti ai rispettivi UU.SS.RR..

Agli iscritti ai percorsi possono essere distribuiti, in forma infotelematica, questionari anonimi, per finalità di monitoraggio.