Proroga domanda cessazione per "sesta salvaguardia"

Prorogato oltre il 2 marzo il termine entro il quale i soggetti che abbiano ricevuto dall'Inps la comunicazione di essere rientrati tra i beneficiari della cosiddetta “Sesta salvaguardia”, prevista dalla Legge n. 147/2014 (art. 2, comma 1, lett. d), possono presentare domanda di cessazione in modalità cartacea per essere collocati a riposo dal 1° settembre 2015.

L’articolo 2, comma 1, lett. d), della legge 10 ottobre 2014, n. 147 ha previsto la c.d. Sesta salvaguardia, ovvero la possibilità di accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, per i lavoratori che nel corso del 2011  abbiano fruito di un congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5  febbraio 1992, n. 104.

Con nota 9 febbraio 2015 prot. n. 4441 il Miur fornisce il modello da utilizzare per la domanda. Gli A.T.P. di competenza e le segreterie scolastiche devono procedere alla convalida delle cessazioni al SIDI.

Con nota 27 febbraio 2015, prot. n. 6748 si comunica che, per motivi tecnici, sarà possibile produrre e accettare le domande di cessazione presentate anche oltre il termine del 2 marzo.