Diritto a pensione: salvaguardia legge 124/2013

Il personale scolastico avente diritto alla salvaguardia introdotta dall'art. 11-bis del decreto legge n. 102/2013 convertito dalla L. n. 124/2013 (ampliamento della platea di dipendenti ai quali "continuano ad applicarsi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011") deve presentare domanda di cessazione entro e non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni.

La nota Miur 3 settembre 2014, prot. n. 8696 fa riferimento alla legge 28.10.2013, n. 124, di conversione del decreto-legge 31.8.2013, n. 102 che ha introdotto all'art. 11-bis alcune modifiche alla "legge Fornero", ampliando la platea di dipendenti ai quali "continuano ad applicarsi i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011".

L’INPS ha comunicato che sono stati trasmessi gli elenchi del personale scolastico avente diritto alla suddetta salvaguardia. Nei prossimi giorni gli interessati riceveranno la lettera formale con la quale verrà loro comunicato che possono accedere al trattamento pensionistico.

Per accedere al trattamento di pensione è, tuttavia, necessario cessare dal servizio. La domanda di cessazione dovrà essere presentata quanto prima e comunque non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni (ultima regione 17 settembre) e quindi entro il 7 ottobre 2014.