Graduatorie di istituto: valutazione titoli e servizi

In risposta ad alcuni quesiti in merito alla corretta valutazione dei titoli e servizi, il Miur ha fornito opportuni chiarimenti relativi alle graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014/2016.

La nota 24 luglio 2014 prot. n. 7526 precisa, tra l’altro, che:

  • Non dà luogo a punteggio come altro titolo, in altra classe di concorso, l’abilitazione conseguita dai docenti che si sono iscritti con riserva nella II fascia.
  • L’inclusione nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 24 settembre 2012 n. 82 non dà diritto all’inclusione nelle graduatorie di II fascia.
  • In considerazione dell’istituzione delle nuove tabelle di valutazione di II e III fascia, è possibile rivalutare titoli e servizi precedentemente dichiarati a cui, in virtù delle precedenti tabelle di valutazione, era stato attribuito un punteggio inferiore.
  • I docenti di III fascia che chiedono l’inserimento nelle graduatorie di istituto dei Licei Musicali, devono essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per i docenti di I e II fascia.
  • La certificazione “Nuova ECDL” è assimilabile alla certificazione ECDL prevista nelle tabelle di valutazione di II e III fascia
  • Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia.
  • Consentono l’accesso alla terza fascia per posti di personale educativo anche la laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’educazione nonché le lauree 65/S e LM-57 in Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua.
  • Non è valutabile, nella graduatoria dell’infanzia, come seconda abilitazione, il Diploma Magistrale qualora utilizzato come titolo di accesso anche per la scuola primaria, e viceversa.