Obbligatorio il casellario giudiziale per chi lavora a contatto con i minori

Il datore di lavoro che impiega una persona per attività che comportano il contatto diretto e regolare con i minori deve richiederne il casellario giudiziale, per verificare l’assenza di condanne per reati sessuali ai danni di minori. Con apposito decreto legislativo l’Italia recepisce le norme dell’Unione europea.

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo scorso il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, in vigore dal prossimo 6 aprile.

Il provvedimento dà attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 2011 n. 93, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In base al suddetto provvedimento il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiederne il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento di minorenni, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

Con circolare 3 aprile 2014 il Ministero della Giustizia comunica che, in aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il suddetto certificato, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati. Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale.

Alla circolare sono allegati i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo.