Comunicazione nominativi dei RLS: le nuove istruzioni dell’INAIL
L'INAIL, con circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009).
I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
Rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti di qualsiasi settore privato e pubblico.
La circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST, l’Istituto provvederà a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Sono esclusi da tale obbligo, tra gli altri, le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai quali le disposizioni del suddetto decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese. Al riguardo l’Inail si riserva di fornire indicazioni successivamente, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi.






