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01/11/2022

Docenti collaboratori

Sergio Auriemma

Cenni storici e profili generali

Per descrivere la regolazione normativa vigente della figura in esame è indispensabile partire dalle disposizioni incluse nel Testo Unico approvato con d.lgs. n. 297/1994.

La norma (art. 7, lettera h), nel tuo testo di origine, prevede che il Collegio dei docenti "elegge... i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento"

L'incarico di collaborazione, dunque, per come disciplinato nel TU ha una scaturigine elettiva ma una natura fiduciaria , nel senso che nel conferimento dello stesso confluiscono e si incontrano due volontà (la scelta del capo di istituto effettuata tra i vari collaboratori eletti dal Collegio dei docenti; l'accettazione da parte del vicario), entrambe concorrenti nell'instaurare una relazione giuridico-funzionale bivalente.

L'art. 459 del medesimo TU, inoltre, recependo disposizioni prima recate dall'art. 54 della legge 11.7.1980, n. 312, indicava i parametri numerici di classi (ora variati, come si avrà modo di segnalare nel seguito) in base ai quali al docente collaboratore che assolve la funzione vicaria - detto collaboratore vicario - poteva essere concesso il cd. esonero o semiesonero dalle attività di insegnamento.

Fin qui la mera descrizione delle disposizioni normative incluse nel d.lgs. n. 297/1994.

Alla stregua delle stesse è possibile notare che:

- l'art. 7 concerne un organo collegiale interno alla scuola (il Collegio dei docenti) che assolve funzioni espressamente riferite al funzionamento didattico del circolo o dell'istituto

- il Collegio, presieduto dal dirigente scolastico, non è organismo che esercita funzioni di indirizzo e di controllo, ma svolge competenze specifiche assegnategli per legge.

Se si esamina il successivo art. 10 del

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