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09/06/2021

Relazioni sindacali

Sergio Auriemma

La riforma avviata con il d.lgs. n. 29 del 1993 ha innovato radicalmente la materia dei rapporti con le organizzazioni sindacali, prima disciplinata dalla legge-quadro n. 93/1983 ed ha configurato un nuovo Sistema di relazioni sindacali .

Non può dirsi giuridicamente esistente, se non nei casi espressamente previsti, un vero e proprio obbligo generale di consultazione, confronto o trattativa con le oo.ss. (in disparte restando, ovviamente, la questione della contrattazione collettiva , che deve disciplinare il rapporto di lavoro nei suoi aspetti economici e sinallagmatici).

L'obbligo di tenere rapporti relazionali con i sindacati dei lavoratori, piuttosto, deriva direttamente dagli impegni negoziali assunti con i contratti collettivi, nel senso che la pubblica amministrazione (datore di lavoro), ove assuma per contratto l'impegno formale a svolgere consultazioni, trattative, concertazioni od accordi con i sindacati su determinate materie, in caso di inosservanza dell'impegno o di rifiuto di trattativa realizza un comportamento che, a certe condizioni, può qualificarsi antisindacale e ricorribile ex art. 28 legge n. 300/1970.

Naturalmente l'autonomia negoziale (per questo aspetto esattamente uguale, si badi, a quella di stampo privatistico) che ispira la contrattazione e le regolazioni pattizie lascia e deve lasciare libere le parti di valutare ciascuna il proprio interesse e di decidere se giungere o meno alla stipula di accordo.

Sul piano tecnico-giuridico neppure si può dire che per il datore di lavoro pubblico esista un obbligo cogente ed inderogabile di stipulare nuovi contratti (e di trattare in sede negoziale semmai accogliendo interamente le richieste della controparte, anche se lesive di interessi dell'amministrazione o, per altri versi, non conformi a legge).

È forse il caso di notare che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo vigente) precisa testualmente che "Nell'

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