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29/08/2019

Piano triennale offerta formativa (PTOF)

Sergio Auriemma

Il POF (Piano dell'Offerta Formativa) costituisce uno strumento giuridico tramite il quale possono essere ricondotti "a sintesi" ed esplicitati i molteplici aspetti della vita della scuola in ordine allo svolgersi delle sue attività di natura didattica, organizzativa e finanziaria.

Al di là dell'adempimento formale, l'elaborazione del POF costituisce momento espressivo dell'esercizio della autonomia "funzionale" delle singole unità scolastiche.

L'autonomia, infatti, si esplica essenzialmente nella capacità (tecnica e professionale) di progettare e di realizzare una propria pianificazione dell'offerta formativa (legge 15.03.1997, n. 59).

Tale potestà è esplicitamente richiamata dal regolamento attuativo dell'autonomia (d.P.R. 08.03.1999, n. 275), in vigore dal 1° settembre 2000. Da tale data, l'adozione del POF costituisce obbligo per ogni istituzione scolastica.

Il Piano rappresenta il "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia" ( art. 3, d.P.R. n. 275 cit. ).

Già la Carta dei Servizi scolastici, nello schema allegato al d.P.CM 7 giugno 1995, aveva previsto l'obbligo per ogni scuola di adottare e di rendere pubblico un "progetto educativo di istituto" nel quale delineare le scelte didattiche, educative ed organizzative (ivi compresi i criteri per la migliore utilizzazione delle risorse) che impegnavano la responsabilità della singola comunità scolastica.

Con l'attribuzione dell'autonomia, la scuola è stata chiamata a rafforzare la propria capacità in materia di progettazione, dovendo predisporre un formale atto di indirizzo , impegnativo per tutti i soggetti app

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