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16/03/2015

Pari opportunità

Sergio Auriemma

Generalità normative

Disposizioni riferibili al tema della parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro si ritrovano, inizialmente, nella legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri (che regola l'astensione dal lavoro per maternità e il divieto di adibire al lavoro la donna in relazione alla nascita di un bambino) e nella legge 9 dicembre 1977, n. 903 (che estende le ipotesi di tutela).

Successive evoluzioni giurisprudenziali, attraverso interventi della Corte costituzionale imperniati sul principio di tutela della salute della madre e del bambino , hanno riconosciuto i diritti del padre lavoratore e le pari responsabilità dei genitori nel mantenimento, istruzione, educazione e assistenza alla prole.

La legge n. 125 del 10 aprile 1991, al dichiarato fine di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, ha per la prima volta utilizzato il concetto dell'adozione di misure denominate azioni positive , miranti a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità.

Il d.lgs. n. 165/2001 (nel testo vigente, scaturito da varie modifiche apportate nel tempo) contiene disposizioni dedicate al tema. Gli articoli 7, comma 1 - 35, comma 3 - e 57 prevedono l'obbligo di garantire parità tra uomini e donne.

L'obbligo si sostanzia in particolare nel: rispettare le pari opportunità in fase di reclutamento; riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; adottare propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità sul lavoro; garantire la partecipazione delle dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la parteci

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