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25/08/2014

Mobilità intercompartimentale

Sergio Auriemma

La mobilità tra comparti diversi è un istituto giuridico originariamente previsto dalla legge n. 554/1988, poi disciplinato dal d.lgs. n. 29/1993 e dal regolamento di attuazione n. 716/1994, successivamente oggetto di numerosi altri interventi normativi (L. n. 273/1995; L. n. 449/1997; L. n. 488/1999; L. n. 246/2005; D. LGS. n. 150/2009; L. n. 183/2010; L. n. 183/2011; L. n. 114/2014).

L'istituto non si è mai sostituito, ma si è aggiunto alle forme ordinarie di mobilità esistenti all'interno di ciascun comparto ed ha trovato iniziale attuazione nell'ambito di apposite procedure a domanda del dipendente, attivate con decreti del Ministro della Funzione pubblica.

L'art. 4 del d.l. n. 163/1995, conv. da legge n. 273/1995 aveva previsto che il dipendente risultato in eccedenza sulle piante organiche poteva essere trasferito, con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del tesoro e previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

Con il movimento il dipendente perde ad ogni effetto lo status giuridico di provenienza e viene inquadrato nei ruoli della nuova amministrazione in un profilo corrispondente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante assegno ad personam attribuito fino al riassorbimento della differenza stipendiale a seguito di successivi miglioramenti contrattuali.

Circa il regime pensionistico, l'art. 6 della legge 554/1988 ha previsto l'iscrizione d'ufficio presso l'Ente di destinazione, salva la facoltà di optare, entro sei mesi dal trasferimento, per il mantenimento della posizione assicurativa originaria. La disciplina del trattamento previdenziale e di quiescenza è stata recata dal decreto presidenziale n. 104/1993 (richiamato dalla c.m. 145/1993 e dalla c.m. Tesoro 09.12.1992, n. 97).

Relativamente al personale scolastico, in applicazione del decreto n. 35/1993 poi trasfuso nel T.U. n. 29

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