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13/08/2019

Istruzione e Formazione nella Costituzione

Sergio Auriemma

Cenni introduttivi

L'ordito delle fonti e dei principi costituzionali espressamente riferiti ai settori dell'Istruzione e della Formazione si impernia su poche norme, dettate negli articoli 30, 33, 34 e 117 della Carta.

Un'analisi completa di tali disposizioni, tuttavia, non può tralasciare le correlazioni eistenti tra le anzidette norme e vari altri parametri e garanzie a carattere più generale, quali ad esempio quelle sancite negli articoli 2 e 3 Cost..

Relativamente all'art. 33, si può fare cenno alla notissima (ed anche controversa) sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1957, in ordine all'obbligatorietà del possesso di titolo di studio per lo svolgimento della professione di maestro di danza. La Corte, dopo aver rilevato che la vita sociale ha avuto attraverso decenni un prodigioso incremento in ogni sua manifestazione e che con ritmo incessante le umane attività si sono alacremente svolte nei più svariati settori con approfondimento di indagini, con specializzazione di tecnica e di opere, interessando in modo più o meno penetrante aspetti morali, culturali, sanitari, economici, sicché lo Stato ha ritenuto suo doveroso compito di seguire lo svolgimento delle varie attività per le conseguenze che possono derivarne e di vigilarne le manifestazioni ed ha dettato norme dirette ad assicurare la preparazione culturale, scientifica, tecnica, ritenuta adeguata e necessaria per l'esercizio delle varie professioni, e a disciplinare l'esercizio delle professioni stesse gradatamente, in tempi successivi, via via che le singole attività professionali, dal punto di vista sia della preparazione sia delle condizioni e modalità di esercizio, venivano ad assumere determinate caratteristiche che richiedevano cautele per riflessi di vario ordine, sostanzialmente respinge un concetto illimitato del principio della "libertà di insegnamento" (cd. libertà della scuola).

L'esito esegetico anzidetto subisce un revirement

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