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31/12/2011

Fax

Sergio Auriemma

L'art. 6, comma 2, della legge n. 412/1991 (di accompagnamento alla finanziaria 1992), prendendo atto dello sviluppo nell'impiego di nuove tecnologie nella Pubblica Amministrazione, consentì l'utilizzo dei fax nei procedimenti amministrativi. La legge introdusse la prima norma relativa all'uso, nell'ordinaria attività amministrativa, di comunicazioni effettuate mediante mezzi diversi da quello della tradizionale corrispondenza cartacea, tenendo in tal modo conto dell'ampia e innovativa nozione di "documento amministrativo" solo poco tempo prima inserita nell'art. 22 della legge n. 241/1990 ed abbracciante tutte le rappresentazioni in forma elettronica .

La norma citata (art. 6) stabiliva quanto segue: " Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l'originale della comunicazione."

I requisiti essenziali affinché un fax potesse, giuridicamente e ad ogni effetto, entrare a far parte degli atti e documenti propri di un qualsiasi procedimento amministrativo erano dunque:

- il riferirsi a sole comunicazioni intercorrenti tra amministrazioni;

- la necessità che ne fosse verificata la provenienza;

- la non utilizzabilità nel caso di atti aventi valore normativo;

- l'obbligo, qualora dalla comunicazione-fax potessero nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, di acquisire l'originale della comunicazione prima di adottare l'atto finale del procedimento amministrativo.

Questo primo, timido passo ha segnato un lungo cammino disciplinatore, più tardi culminato:

- nell

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