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22/09/2023

Difesa in giudizio (di pubblici dipendenti)

Sergio Auriemma

L'art. 44 del R.D. n. 1611/1933 prevedeva che l'Avvocatura dello Stato potesse assumere la rappresentanza e difesa nei giudizi civili e penali che coinvolgano dipendenti ed agenti delle Amministrazioni statali per fatti e cause di servizio , qualora l'Amministrazione di appartenenza ne faccia richiesta e l'Avvocatura ne riconosca l'opportunità. La previsione di legge comportava il previo apprezzamento o valutazione discrezionale - da parte dell'Amministrazione e dell'Avvocatura dello Stato - circa la sussistenza o meno dell'opportunità di assumere la difesa erariale, in ragione della sussistenza di un interesse pubblico, della diretta connessione con le finalità dell'Ente ed, infine, dell'assenza di un "conflitto di interessi" tra Amministrazione e dipendente.

Quando manchi la richiesta oppure la preventiva valutazione discrezionale dia esito negativo, il dipendente per la propria difesa in giudizio dovrà rivolgersi ad un avvocato del libero foro.

In relazione alla sintetica previsione normativa suddescritta, il Ministero della P.I. avanzò un quesito al Consiglio di Stato, volto a chiarire se l'Amministrazione (es. una scuola) possa procedere al rimborso delle spese di difesa direttamente sostenute dal dipendente (es. capo di istituto) sottoposto a procedimento penale per addebiti inerenti l'esercizio di attività d'ufficio (es. denuncia di omissione di atti d'ufficio), qualora si pervenga all'archiviazione del procedimento, ovvero al totale proscioglimento per insussistenza della responsabilità penale.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 365/1996, diramato con circolare n. 228/1996, fornì indicazioni chiarificatrici.

Nel parere fu precisato che la determinazione positiva o negativa circa l'assunzione della difesa erariale si configura come provvedimento amministrativo che, se pur discrezionale, soggiace a tutte le regole giuridiche generali ed al sindacato di legittimità dinanzi ai competenti organi giurisd

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