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23/10/2017

Controversie individuali di lavoro

Sergio Auriemma

L'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (introdotto dal d.lgs. n. 80/1998 in attuazione dell'art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59/1997 e poi trasfuso nell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001) ha disposto il trasferimento dal giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) al giudice ordinario (prima pretore, ora Tribunale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro) della competenza a giudicare sulle controversie individuali di lavoro dei pubblici dipendenti.

La riforma si inserisce nel contesto della cosiddetta "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego (art. 2 della legge n. 421/1992 e d.lgs. n. 29/1993 e succ. mod.).

Nel nuovo assetto disegnato dal legislatore delegato, il giudice amministrativo conserva dunque la competenza cognitiva in due soli casi:

- per alcune tipologie di rapporto di lavor o (es. professori e ricercatori universitari, magistrati, militari, diplomatici, personale prefettizio, vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria);

- per alcune tipologie di atti e procedimenti (es. procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti, comprese le controversie attinenti a diritti patrimoniali connessi).

Inoltre, l'art. 69, del decreto sopra citato evidenzia un altro criterio di ripartizione, quello "temporale": infatti, il comma 7 di tale disposizione sancisce che "sono attribuite al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998. Le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza entro il 15. settembre 2000" .

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ha avuto anche modo di precisare che ai sensi del

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