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15/02/2021

Assistenti di lingua straniera

Sergio Auriemma

Le scuole statali, site in città sedi di università o prossime ad esse, possono richiedere l'assegnazione di assistenti di lingua straniera, cioè di neolaureati o studenti universitari di lingua madre straniera iscritti a corsi di lingua italiana o romanza, selezionati dalle autorità scolastiche dei paesi di provenienza per partecipare ad un programma di "scambio" che prevede un analogo impegno dell'Italia nei confronti delle nazioni aderenti agli accordi.

Gli studenti, in base ad accordi culturali stipulati con Austria, Belgio, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Spagna, possono affiancare i docenti italiani della lingua straniera corrispondente, al fine dello svolgimento di attività didattiche, operando sotto la loro guida e senza assumere funzioni valutative, di correzione elaborati o altri compiti educativi, dovendo le lezioni svolgersi sempre in compresenza col docente italiano e non potendo l'assistente avere affidata la classe o svolgere da solo la funzione docente. Esemplificativamente, non è compito dell'assistente correggere elaborati, dare spiegazioni teoriche di natura grammaticale o sintattica, esprimere giudizi di valutazione, esercitare vigilanza sulla classe neppure in via occasionale.

L'assegnazione dello studente-assistente non instaura alcun rapporto di lavoro, non dà titolo a valutazione a fini di carriere giuridiche ed economiche, né a trattamenti di carattere previdenziale, così come chiarito sin dalla c.m. 111/1988.

L'assistente affianca il docente di lingua e cultura straniera o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL per 12 ore settimanali nel corso di un periodo di tempo che può variare da un minimo di 6 mesi fino a un massimo di 8 mesi.

Il numero dei posti di assistente di lingua straniera in Italia è determinato in base alle risorse finanziarie disponibili e alla concreta offerta di assistenti selezionati da ogni paese partner. Il numero definitivo dei posti e la ripartizione del con

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