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08/04/2013

Albo della scuola - Comunicazioni on-line

Sergio Auriemma

Generalità sull'Albo

L'obbligo di tenere, presso ciascuna scuola, un apposito "Albo" che assicuri adeguata pubblicità ad atti o provvedimenti da portare a conoscenza di generalità di destinatari è rinvenibile in molteplici disposizioni normative, nonché in numerose istruzioni impartite tramite ordinanza o circolare.

Ad esempio, l'art. 43 del T.U. n. 297/1994 stabilisce che gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati all'Albo e, nel contempo, prevede un generale divieto di pubblicazione di atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati.

Ulteriori disposizioni sono rintracciabili nel regolamento-tipo allegato alla c.m. n. 105/1975, a proposito di organi collegiali.

Analogamente, l'art. 15 del T.U. n. 297/1994 dispone che l'avviso di convocazione di assemblea di genitori, con relativo ordine del giorno, va comunicato mediante affissione all'Albo.

Altre fattispecie esplicitamente regolate concernono le punizioni disciplinari inflitte agli alunni (v. art. 328, comma 6 del T.U. n. 297/1994, già parzialmente abrogato dall'art. 6 del d.P.R. 24.06.1998, n. 249 e poi riabrogato per la seconda volta dall'art. 17 del d.P.R. 08.03.1999, n. 275, con effetto invece dal 1° settembre 2000); i provvedimenti di conferimento di supplenze; gli esiti finali di studio, le assemblee sindacali, il Codice disciplinare.

La direttiva n. 65 del 26.7.2007, in prima attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge n. 1 dell' 11 gennaio 2007 ed in attesa del decreto che ha poi regolato le modalità organizzative e le procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti nei percorsi di istruzione, ha stabilito che ogni istituzione scolastica, statale o paritaria, sede di esami di Stato, provvede ad istituire un apposito Registro in cui sono iscritti gli studenti che hanno conseguito un punteggio di cento al

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