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04/10/2022

Azione giudiziale avverso disservizi (class action pubblica)

Sergio Auriemma

Premessa introduttiva

L'art. 4 della legge n. 15/2009 ha delegato il Governo ad approntare mezzi di tutela giurisdizionale attivabili nei confronti di pubbliche amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici che si discostino da standard qualitativi ed economici prefissati oppure vìolino le norme concernenti i termini dei procedimenti amministrativi oppure omettano di emanare atti amministrativi generali, in tal maniera causando la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.

Sulla base dei criteri direttivi di delega è stato emanato il decreto legislativo n. 198/2009 , che ha disciplinato un apposito rimedio giustiziale , devoluto alla competenza del giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) ed esperibile per fatti che si siano verificati dopo l'entrata in vigore (15 gennaio 2010) del decreto stesso.

È stata espressamente prevista (art. 7) una fase transitoria.

La stessa potrebbe rivelarsi temporalmente lunga: alcune delle nuove disposizioni, infatti, potranno avere applicazione compiuta soltanto dopo che - progressivamente, tramite uno o più DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati - siano stati definiti gli obblighi contenuti nelle Carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici cui devono attenersi le pubbliche Amministrazioni, nonché sia stato valutato l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori.

La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle PA (in sigla CIVIT), con la d

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