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03/01/2023

Dimensionamento delle scuole

Sergio Auriemma

Le previsioni normative iniziali

L'art. 51 del d.lgs n. 297/1994, nel quale furono trasfuse disposizioni previgenti, disciplinava la redazione di un piano pluriennale di "razionalizzazione della rete scolastica" , aggiornabile annualmente.

Il piano era diretto a realizzare un graduale ridimensionamento delle unità scolastiche sulla base di specifici parametri numerici (numero posti di insegnamento e numero classi), tenendo conto di molteplici elementi quali il numero degli alunni frequentanti e le sue prevedibili variazioni in relazione all'evoluzione demografica in atto nell'àmbito territoriale considerato, l'età degli alunni, il numero degli alunni portatori di handicap, le esigenze socioeconomiche territoriali, le esigenze delle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, le necessità e i disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, soprattutto nelle comunità di zone montane e nelle piccole isole.

Il piano di razionalizzazione doveva prevedere fusioni e soppressioni scuole determinandone modalità e tempi sulla base delle previsioni di cessazioni dal servizio del personale interessato. Poteva essere disposta l'aggregazione di istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo, nonché, nei comuni montani con meno di 5000 abitanti, la costituzione di "istituti comprensivi" di scuola materna, elementare e media.

Questa tipologia di pianificazione razionalizzatrice è perdurata sino all'entrata in vigore della legge n. 59/1997. L'art. 21 di detta legge, nell'ipotizzare l'attribuzione generalizzata alle scuole della "personalità giuridica" e della "autonomia", subordinò l'attribuzione stessa al previo raggiungimento di requisiti dimensionali ottimali, da definirsi nell'ambito di appositi "piani di dimensionamento" .

I criteri generali, i parametri ed i tempi per il "dimensionamento"

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