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10/01/2013

Gestione organizzativa della scuola

Sergio Auriemma

L'art. 21 della legge n. 59/97, nel contesto di una delega generale per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ha conferito al Governo il potere di emanare regolamenti (nelle forme previste dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88) per riorganizzare il servizio istruzione mediante il potenziamento dell'autonomia intestata alle istituzioni scolastiche ed educative.

Il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ha recato il regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Per ciascuna potestà o facoltà autonomistica esercitabile entro margini di libertà acconsentiti alle scuole, ma rispettando vincoli al riguardo espressamente richiamati, il regolamento prevede e disciplina:

- l'autonomia didattica , consistente nella facoltà di regolare flessibilmente: i tempi di insegnamento e svolgimento delle discipline e delle attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni ( libertà) . La facoltà autonomistica dovrà essere esercitata nel rispetto: della libertà di insegnamento, della libera scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema scolastico ( vincoli) .

- l'autonomia organizzativa , consistente nella facoltà di organizzare flessibilmente: l'impiego dei docenti, il calendario scolastico e l'orario complessivo del curricolo ( libertà ). La facoltà autonomistica dovrà essere esercitata nel rispetto: degli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, delle competenze regionali sul calendario, della soglia di articolazione delle lezioni non inferiore a cinque giorni settimanali e nell'osservanza del monte-ore annuo per ciascuna disciplina ( vincoli ). Naturalmente la libertà di impiego dei docenti si imbatte in altro vincolo non esplicitato dal regolamento, derivante dalle regole del rapporto di lavoro fissate pattiziamente nei contratti collettivi.

- l'autonomia di ricerc

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