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16/02/2012

Responsabilità civile

Sergio Auriemma

Nozioni introduttive

Il cosiddetto illecito - sia esso un illecito civile, penale, amministrativo, contabile o disciplinare - in linea di massima consiste nella contrarietà ( contra ius ) o nella non corrispondenza tra una condotta umana, che può essere commissiva ( azione ) od omissiva ( inerzia o ritardo) ed una determinata regola giuridica .

La divergenza tra la condotta umana e la regola di diritto induce a qualificare l'azione od omissione come giuridicamente illecita.

Nell'area del diritto pubblico la situazione è comunemente definita di "illegittimità" dell'atto amministrativo.

Il comportamento umano si lascia, perciò, qualificare come illecito quando risulta essere non conforme ad una regola di diritto (la norma giuridica ).

In realtà, la regola di diritto non è mai un precetto puramente formale ed astrattamente dettato, ma tende sempre alla tutela sostanziale di un bene o di un interesse , che l'ordinamento giuridico intende proteggere e salvaguardare.

Pertanto, nel trasgredire il precetto giuridico (comportamento contra ius ), con dolo o colpa ( elemento soggettivo ) e senza che sussista alcuna causa di giustificazione che autorizzi a tenere quel dato comportamento (quindi con comportamento non iure ), un soggetto può causare ( nesso di causalità ) una concreta lesione ( danno ) del bene o interesse tutelato dalla norma, lesione della quale il soggetto medesimo sarà chiamato a rispondere.

In questo senso il fatto illecito, composto dall'azione difforme, dall'elemento soggettivo di dolo o colpa e dal legame di causalità tra l'azione e l'evento lesivo, può diventare fonte di obbligazione , secondo quanto in generale prevede l'art. 1173 del codice civile, che enumera quali fonti dell'obbligazione quelle derivanti da "contratto, da fatto illecito, da ogni altro fatto o atto idone

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