Decreto MIUR 03.05.2018, n. 59
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono richiedere l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, oltre a possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione della qualità ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo.
3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.
4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano di
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