Decreto MIUR 03.05.2018, n. 59
1. Le attività formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Le attività formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi 1 e 2 deve risultare dal curriculum di studio e professionale, che è pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.
4. Il reclutamento dei docenti è effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.
5. Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. L'articolo 9 del decreto è abrogato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.