Decreto Direttoriale MIUR 28.02.2018, n. 209
1. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di 70 punti, distribuiti nelle sotto indicate categorie e come specificate nell'Allegato A:
- Titoli di cultura: massimo punti 20
- Titoli di servizio: massimo punti 50
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalità di cui all'art. 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
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