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Decreto Direttoriale MIUR 28.02.2018, n. 209

Procedura selettiva per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, finalizzata all'immissione in ruolo del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici.

Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio

Avvertenze

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica;

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al d.P.R. n. 1974 e nei profili professionali di cui al d.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

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