IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare INPS 13.02.2018, n. 28

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 e 193, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) come modificato dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Premessa

L'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( Allegato 1 ), ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall'istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell'INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Ai sensi del comma 175, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150 ( Allegato 2 , di seguito denominato "decreto"), entrato in vigore il 18 ottobre 2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243), ha disciplinato le modalità di accesso all'APE nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

Come previsto dall'artic

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.