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Decreto MIUR 25.09.2017, prot. n. 692

Anagrafe nazionale degli studenti.

Art. 1 - Anagrafe nazionale degli studenti

1. L'Anagrafe nazionale degli studenti, di seguito denominata "Anagrafe", costituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli alunni per sostenere e vigilare la realizzazione e l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ed è utilizzata anche per l'adempimento dei compiti istituzionali del Ministero e come supporto per la valutazione del sistema scolastico. Titolare del trattamento dei dati è il Ministero, responsabile del trattamento è il direttore generale pro tempore della direzione generale contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica.

2. L'Anagrafe, strumento di supporto alla realizzazione del successo scolastico e formativo degli studenti e di sostegno alla qualificazione del sistema di istruzione e formazione, è parte integrante del sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, unitamente alle anagrafi regionali degli studenti e alle anagrafi comunali della popolazione.

3. L'Anagrafe contiene i dati degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale d'istruzione e formazione, inclusi i dati sulla valutazione e quelli degli alunni dell'infanzia e dei centri territoriali per l'istruzione degli adulti. L'Anagrafe acquisisce altresì dalle istituzioni scolastiche e formative i dati sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili, così come indicato all'articolo 2, comma 4.

4. L'Anagrafe contiene, in una partizione separata, i dati indispensabili a rilevare lo stato di disabilità d

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