Legge 17.10.2017, n. 161
Capo VI - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:
a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;
b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;
c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;
d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4».
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