Legge 17.10.2017, n. 161
Capo IV - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;
b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».
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