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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 4 - Sedi di esame e Commissioni

1. Sono sedi di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione le istituzioni scolastiche statali e paritarie che organizzano corsi di scuola secondaria di primo grado.

2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Per ogni istituzione scolastica statale svolge le funzioni di Presidente della commissione il dirigente scolastico preposto.

4. In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 1

5. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente della commissione il coordinatore delle attività educative e didattiche, di cui all'articolo 6, comma 6.7 del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83.

6. La commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore.

7. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

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