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Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art. 15 - Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi

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