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Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.11.2017, prot. n. 202898

Nomina del personale di ruolo ATA ex art. 59 CCNL 2007 fino all'avente titolo dalle graduatorie d'istituto. Quesito. Corte dei Conti - Sezioni di controllo per il Piemonte e per la Lombardia. Chiarimenti.

Con nota n. 1765 del 22 settembre 2017 codesto Ministero ha chiesto a questo Dipartimento di fornire al sistema delle Ragionerie territoriali dello Stato criteri uniformi di verifica della regolarità amministrativo-contabile, in relazione a taluni tipi di contratto a tempo determinato, stipulati per il reclutamento del personale ATA per il corrente anno scolastico 2017/2018.

In particolare, viene premesso che le graduatorie di istituto per il triennio scolastico 2014/2017 sono appena scadute e, considerati i tempi lunghi della loro ricostituzione per il prossimo triennio 2017/2020, difficilmente le stesse entreranno in vigore entro il termine dell'anno scolastico 2017/2018.

Pertanto, si ritiene legittimo procedere alla copertura dei posti nell'area ATA - assunti come disponibili tutto l'anno - con il ricorso alla tipologia contrattuale della nomina fino all'avente titolo, prevista dall'art. 40, comma 9, della legge n. 449/1997. Codesto Ministero specifica, altresì, che ritiene "possibile per i destinatari delle suddette supplenze di avvalersi comunque dell'art. 59 del CCNL scuola".

Su tali posti si intende, quindi, reclutare, oltre che il consueto personale non di ruolo, anche il personale già di ruolo, all'uopo collocato in aspettativa, che desideri accettare nell'ambito del comparto scuola (evidentemente nel medesimo o in altro profilo professionale, oppure in altra area professionale) contratti a tempo determinato della durata non inferiore a un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. Viene precisato, al riguardo, che non vi sarebbero effetti finanziari aggiuntivi in quanto, per i medesimi posti, i dirigenti scolastici avrebbero provveduto comunque all'assegnazione di supplenze fino al termine delle attività didattiche, presumibilmente sino al 30 giugno.

In relazione a quanto precede, codesto Ministero richiama in ogni caso la necessità di un pronunciamento di questo Dipartimento

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