Decreto MIUR 23.11.2017, prot. n. 919
1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo entro i termini che saranno comunicati successivamente con nota congiunta MIUR/INPS.
2. I termini per tale accertamento terranno conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.
3. Gli Uffici Scolastici Territoriali devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di prestazione Ricongiunzione, Riscatti, Computo, nonché dei relativi allegati, prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2018. Tale attività è propedeutica agli scambi di informazioni fra INPS e MIUR.
4. Apposita circolare operativa condivisa tra MIUR e INPS sarà emanata per fornire le indicazioni operative e la tempistica per la lavorazione delle prestazioni di cui al precedente comma 3.
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