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Circolare MIUR 23.11.2017, prot. n. 50436

DM 919 del 23 novembre 2017. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2018. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M 919 del 23 novembre 2017 in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2018.

Requisiti anagrafici e contributivi

In attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2018 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2018 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2018, senza operare alcun arrotondamento.

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

È, inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che

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