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Circolare INPS 15.11.2017, n. 169

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.

1. Premessa

Nell'ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell'Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, l'Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l'applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all'applicazione delle disposizioni recate nell'ambito della citata circolare, l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l'obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l'onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;

b) rinviare, in

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