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Regolamento ANAC 29.03.2017

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (G.U. 19.04.2017, n. 91)

Art. 18 - Conclusione del procedimento

1. Entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di vigilanza di cui all'art. 12, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17, il dirigente sottopone al Consiglio per l'approvazione una proposta di delibera avente ad oggetto l'adozione di uno degli atti di cui all'art. 11.

2. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dall'amministrazione di conformarsi alle prescrizioni della normativa vigente, con l'indicazione degli atti che intende adottare.

3. La nota dirigenziale di cui al comma 2 che conclude un procedimento avviato per l'adozione di un ordine o di una segnalazione dell'Autorità è sottoposta alla previa autorizzazione del Consiglio.

4. Il dirigente sottopone al Consiglio, con cadenza mensile, l'elenco delle note adottate ai sensi del comma 2.

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